Statuto
Adeguamento secondo l' art. 1, D.Lgs 29 agosto 2023, n. 120
Titolo I Costituzione, Finalità, Durata
Art. 1 Costituzione, Denominazione, Colori sociali e Sede e Sede
Sulla base del riconoscimento costituzionale del valore educativo, sociale e di promozione del
benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme, e sulla base del principio di
sussidiarietà, secondo quanto previsto dagli art. 33 e 118 della Costituzione, in conformità agli
articoli 36 e seguenti del codice civile, all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, per
quanto compatibile, alla legge 86/2019, ai Decreti Legislativi 28 febbraio 2021 n.36 e 28 febbraio
2021 n.39, è costituita un’Associazione Sportiva Dilettantistica che assume la denominazione di
“Associazione Sportiva Dilettantistica POLISPORTIVA SANTA RITA”.
L'Associazione ha sede nel Comune di MODENA, in Via Frignani 120. Il cambio di sede all'interno
dello stesso comune può essere deliberato dall'assemblea sociale, in seduta ordinaria, e
non comporta modifica statutaria.
L’Associazione sceglie i seguenti colori sociali: pantaloni neri e maglietta bianca con logo.
L’emblema dell’Associazione è rappresentato da un disegno stilizzato raffigurante una pantera
nera contenuta in uno stemma ovale a sfondo giallo. L’ovale contiene la scritta ASD
Polisportiva S.Rita in alto, ripetuta sotto alla pantera in lingua cinese; fuori dall’ovale, in
basso, riporta la scritta “Martial Arts”
Art. 2 Finalità
L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che opera con finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere,
attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale,
miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti
concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di
cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e
il pieno sviluppo della persona e in particolare dei bambini, dei giovani, delle donne, degli
anziani, dei cittadini comunque svantaggiati.
Considerato il valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva, quale strumento di
miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale mezzo di
coesione territoriale, l’Associazione esercita a tal fine, in via stabile e principale, in favore
dei propri associati e dei loro familiari, dei propri tesserati non associati e di
terzi, l'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche di cui
all'articolo 5 del presente statuto.
Svolge inoltre in via sussidiaria le attività secondarie e strumentali di cui all’articolo 6 del
presente statuto.
L’associazione aderisce all’AICS - Associazione italiana Cultura e Sport APS -, Ente di Promozione
Sportiva riconosciuto dal CONI, Ente di Promozione Sportiva Paraolimpico riconosciuto dal
CIP Associazione di Promozione sociale e Rete Associativa nazionale, di cui rispetta lo Statuto e
condivide le finalità istituzionali.
L'Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice
Civile.
Art. 3 Durata
La durata dell’Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera
dell’assemblea straordinaria dei soci, come previsto dal presente statuto.
Titolo II Attività esercitate
Art. 4 Le attività dell'Associazione
L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, in conformità a quanto previsto
dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 36/2021, dal presente statuto e dalla normativa
vigente, anche in collaborazione con altri Enti Sportivi Dilettantistici o altri soggetti pubblici
e privati e anche mediante la conduzione di impianti, strutture e locali:
• Attività sportive dilettantistiche;
• Attività secondarie e strumentali alle attività sportive dilettantistiche;
Art. 5 Attività sportive dilettantistiche
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione, ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs.
36/2021 e successive integrazioni e modificazioni, esercita organizza e gestisce, in via stabile e
principale, attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la
preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Essa svolge in particolare:
Arti Marziali: Karate - Kung fu moderno Taolu e Sanshu; Wushu Kung Fu Tradizionale, Taijiquan; Tuei
Shou; Baguazhang; Wing Chun; Shaolin; Jeet Kune Do; Qi Gong; Shuai Jiao.
Ginnastica: Ginnastica per tutti, attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al
fitness
Pesistica: Cultura Fisica (Sviluppo Muscolare, attività con sovraccarichi e resistenze finalizzate
al fitness e al benessere fisico)
Pugilato: Pugilato Amatoriale-Gym Boxe – Prepugilistica
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione può inoltre esercitare e organizzare
tutte le altre attività sportive dilettantistiche previste dal Registro nazionale delle attività
sportive dilettantistiche.
Art. 6 Attività secondarie e strumentali all'attività sportiva dilettantistica
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione, ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs.
36/2021 e successive integrazioni e modificazioni, può inoltre esercitare e organizzare
attività secondarie e strumentali rispetto alle attività sportive dilettantistiche di cui
all’articolo
5 del presente statuto, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di
concerto con il Ministero delle Finanze. L'individuazione di tali attività è demandata
al Consiglio direttivo dell'associazione.
In particolare, può esercitare, organizzare e gestire le seguenti attività:
• attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e
ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi
consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti;
• ogni altra attività sportiva dilettantistica, quantunque non presente nel
suddetto Registro, purché riconosciuta dagli Enti cui l'Associazione è affiliata;
• in quanto affiliata AICS, Ente ricompreso tra quelli di cui all'articolo 3, comma 6,
lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritto nell'apposito registro, le cui finalità
assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, può effettuare la somministrazione di
alimenti e bevande nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli
stessi, dei propri tesserati non associati e degli associati e tesserati dell'Associazione nazionale cui l’Associazione aderisce, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale nonché nei confronti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, a fronte di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto
dall'articolo 148 del TUIR;
Art. 7 Gestione delle attività organizzate
Tutte le suddette attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di
impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con
soggetti terzi, e la loro messa a disposizione e/o locazione ai propri associati e tesserati non
associati, agli iscritti, ai partecipanti, ovvero ad altre associazioni che svolgono la
medesima attività e che sono affiliate al medesimo Ente e/o Federazione nazionale a cui
l'associazione è affiliata, ai rispettivi associati, tesserati o partecipanti e ai tesserati delle
rispettive organizzazioni nazionali. Per la realizzazione delle suddette attività e per
la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sportivo
e/o sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati
servizi, può collaborare con altre associazioni sportive dilettantistiche, con società
sportive dilettantistiche, con Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Discipline
Sportive Associate, Enti sportivi dilettantistici in genere, anche paraolimpici, con Enti
del Terzo Settore e con altri enti senza fini di lucro, nonché con soggetti pubblici e privati.
Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o
aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o
altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.
Per la gestione di tali attività, l’Associazione può ricorrere, a seconda delle circostanze e
compatibilmente con la natura delle attività stesse:
• agli apporti dei volontari;
• alle prestazioni sportive dei volontari di cui all’art. 29 del d.lgs. 36/2021 e
successive modificazioni e integrazioni;
• ai rapporti di lavoro sportivo di cui agli articoli 25, 26, 28 del
d.lgs. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni;
• ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-
gestionale di cui all’art. 38 del d.lgs. 36/2021 e successive modificazioni e
integrazioni;
• ai rapporti di lavoro occasionale di cui all’art. 25 del d.lgs. 36/2021 e successive
modificazioni e integrazioni;
• ai rapporti di lavoro subordinato;
• a prestazioni di lavoro autonomo;
• a tutti gli altri apporti, collaborazioni e prestazioni consentite dalla
normativa vigente.
Titolo III Funzionamento
Art. 8 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio e scritture contabili
L’esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di
esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura
dell'esercizio sociale.
Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento
economico e finanziario dell’associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla
normativa suddetta.
Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti gli associati aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.
Art.9 Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
• dai beni mobili e immobili di proprietà;
• dalle eccedenze degli esercizi annuali;
• da donazioni, erogazioni, lasciti;
• da quote di partecipazioni societarie;
• da obbligazioni e altri titoli pubblici;
• dal fondo di riserva;
• da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.
Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate
comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini
dell’esclusivo perseguimento di finalità sportive, solidaristiche e di utilità sociale.
Eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell’attività statutaria e/o
all’incremento del patrimonio.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e
riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed
altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di
scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio
residuo è devoluto con le modalità di cui al presente statuto.
Art.10 Fonti di finanziamento
Le fonti di finanziamento dell’Associazione sono costituite:
• dalle quote di tesseramento degli associati e dei tesserati non associati;
• dalle quote sociali;
• dai proventi della gestione del patrimonio;
• dal ricavato delle attività dell’Associazione;
• dalle attività di raccolta fondi;
• dai contributi degli associati e di altre persone fisiche;
• dai contributi di Enti Pubblici e privati;
• dalle convenzioni con Enti Pubblici;
• dalle erogazioni liberali;
• da attività commerciali funzionali a raggiungere gli scopi associativi;
• da sponsorizzazioni;
Titolo IV Gli Associati e i Tesserati
Art.11 Adesione all'Associazione
Chiunque ne condivida i principi e le finalità può aderire all’associazione, associandosi ad essa.
L’Associato è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità
dell'Associazione, accettando le regole del presente Statuto, dello statuto dell’AICS e
dello statuto delle Federazioni sportive e/o degli Enti di Promozione sportiva cui eventualmente
l'Associazione aderisce, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli
scopi che l'Associazione si prefigge.
Il tesserato è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione,
accettando le regole del presente Statuto, dello statuto dell’AICS e dello statuto
delle Federazioni sportive e/o degli Enti di Promozione sportiva cui eventualmente l'Associazione
aderisce, per partecipare all’attività da essa organizzata.
Un soggetto può essere sia associato che tesserato.
Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, indicando nome
e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale
indirizzo e-mail, e dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi
sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà
genitoriale.
Con la domanda di adesione, si elegge domicilio per i rapporti sociali presso la sede
dell'associazione.
Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente, o un suo membro, a formalizzarne
l'ammissione purché siano contestualmente versate le quote prescritte. I
tesserati rinnovano la loro adesione entro i termini stabiliti dall’Ente sportivo di riferimento.
Nel caso di rigetto della domanda di adesione, le motivazioni devono essere comunicate
all'interessato entro sessanta giorni. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni,
chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non
esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.
La quota sociale corrisposta rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno
economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione
a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso
di morte.
Le modalità e le condizioni di associazione e tesseramento e ogni altro aspetto della
partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto,
sono disciplinate dal codice civile e da regolamenti specifici.
Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi
previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in
funzione della partecipazione alla vita associativa.
Lo status di tesserato viene meno con il mancato rinnovo del tesseramento.
Art. 12 Diritti degli associati e dei tesserati
Gli associati hanno diritto:
a) a concorrere all'elaborazione del programma dell’Associazione, nonché a partecipare alle
attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo
l’adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
b) a partecipare alle assemblee;
c) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
d) ad approvare i bilanci;
e) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi.
È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto
singolo. Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo, di votare nelle assemblee, di eleggere gli
organi sociali e di esservi eletti, tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi e
in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati di minore
età acquisiscono il diritto ad esercitare il voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad
allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
I tesserati hanno diritto:
- a partecipare alle attività sportive dell’Associazione per le quali si sono tesserati e a quelle
degli Organismi sportivi a cui l’Associazione è affiliata, previo l’adempimento degli obblighi e
delle obbligazioni che esse comportano;
- ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al tesseramento presso gli
organismi sportivi.
Art.13 Doveri degli associati e dei tesserati
Gli associati e i tesserati sono tenuti:
a) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi
associativi;
b) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti,
comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per
la partecipazione alle attività sportive dilettantistiche richiesti dall'Associazione;
c) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei
confronti dell’Associazione e/o derivanti dall’attività svolta;
d) ad osservare le norme e i regolamenti stabiliti dal CONI dalle Federazioni Sportive
Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle Discipline Associate cui l’Associazione è
affiliata;
e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali
dell'Associazione e/o della Federazione sportiva e/o dell'Ente di Promozione sportiva cui
l'Associazione aderisce.
Gli associati sono inoltre tenuti a sostenere le attività e le finalità dell’Associazione.
Art. 14 Perdita della qualifica di associato e di tesserato
La qualifica di associato si perde per:
a) dimissioni;
b) scioglimento volontario dell’Associazione;
c) decesso;
d) per esclusione, a seguito di morosità o perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
e) sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi
sociale dell’associazione e/o dell'Organismo Sportivo riconosciuto dal CONI cui
l'associazione aderisce, in conseguenza di gravi infrazioni alle norme e ai regolamenti
dell’Associazione, del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti
di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui l’Associazione è affiliata.
f) mancato pagamento della quota associativa entro i termini previsti dagli organi sociali.
Competente in merito alla radiazione, sospensione o espulsione degli associati e dei
tesserati sono il Consiglio Direttivo dell'Associazione e gli organi disciplinari dell'Organismo
Sportivo riconosciuto dal CONI cui l'Associazione aderisce. Contro le deliberazioni del
Consiglio Direttivo si può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento è stato
comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente
convocata, in occasione della prima convocazione utile. Contro le deliberazioni degli organi
disciplinari dell'Organismo Sportivo cui l'associazione aderisce, si può ricorrere agli organi
statutari competenti di tale Organismo, con le modalità previste dallo statuto dello stesso. In
caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, nessuno ha diritto di chiedere la
divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.
Titolo V Organi dell'Associazione
Art. 15 Organi Sociali
Sono Organi dell'Associazione:
• L’Assemblea Sociale;
• Il Consiglio Direttivo;
• Il Presidente;
Art. 16 L'Assemblea Sociale
È il massimo organo dell’Associazione e determina l’applicazione degli indirizzi generali di
carattere politico e programmatico. È composta dagli associati in regola con il versamento delle
quote associative alla data della sua convocazione. Hanno diritto al voto tutti gli
associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Gli associati di
minore età iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, sono rappresentati
in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni possono
essere effettuate con pluralità di mezzi e devono riportare l'ordine del giorno, la data, l’orario
il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di
almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.
In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno. In via
straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo degli associati
aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o
il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell’assemblea entro i 15 giorni dalla
richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.
Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi
anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto
previsto dal presente statuto.
Quale Assemblea ordinaria:
• approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio dell'esercizio sociale
precedente;
• approva entro gli stessi termini, qualora previsto, il bilancio sociale di
previsione;
• approva i regolamenti, compresi gli eventuali regolamenti disciplinanti le procedure
operative per il funzionamento dell’Associazione e lo svolgimento dei lavori assembleari,
e le loro modificazioni;
• elegge, con l’eccezione del Presidente, eletto dal Consiglio direttivo, e
revoca, i componenti gli organi sociali da essa eletti; delibera sulla responsabilità
dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro
confronti;
• delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda
di adesione o ai provvedimenti di esclusione, radiazione, espulsione;
• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione
di responsabilità nei loro confronti;
• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo
statuto alla sua competenza;
• delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno. Quale Assemblea
straordinaria:
• approva e modifica lo statuto;
• delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
• delibera lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo
statuto alla sua competenza.
In tutte le assemblee ordinarie, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre
necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda
convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle
disposizioni del Codice Civile.
Nelle assemblee straordinarie che approvano e modificano lo statuto, deliberano la
trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, deliberano lo scioglimento
dell’associazione, per la validità delle riunioni sono necessari i quorum costitutivi di cui al
presente statuto.
In tutte le assemblee, tranne che per quelle relative alla modifica dello statuto,
alla trasformazione, fusione e scissione dell’Associazione, allo scioglimento dell’Associazione
e alla devoluzione del suo patrimonio, le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei
presenti.
Tutte le delibere dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell'assemblea sociale.
Gli associati possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro associato mediante
delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni
associato ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua.
Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali è possibile ricorrere all'ausilio
di strumenti elettronici. Le votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con
controprova o per appello nominale.
Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile. Nelle deliberazioni
di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori
non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in
regola con il pagamento delle quote sociali.
Art. 17 Il Consiglio Direttivo
È eletto dall'Assemblea Sociale. È composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, soci
dell'associazione, compreso il Presidente.
I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al
rinnovo delle cariche sociali e all’approvazione del bilancio di esercizio del quarto anno, e sono
rieleggibili. I membri del consiglio direttivo non possono ricoprire qualsiasi carica in altre
società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva
Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal
CONI.
I suoi componenti, previa apposita deliberazione dell’Assemblea ordinaria, possono
percepire compensi per la carica ricoperta. Possono inoltre, previo apposito incarico
conferito dal consiglio direttivo stesso, percepire compensi come lavoratori sportivi.
Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva
il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.
Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:
• mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
• elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di
altri enti pubblici e di soggetti privati;
• attua gli indirizzi dell’Assemblea Sociale;
• elegge tra i suoi membri il Presidente dell’Associazione;
• assegna gli incarichi di lavoro;
• approva i programmi di Attività;
• approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
• coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti
da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
• elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti. In
caso di più vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
• delibera circa l'ammissione degli associati, con la possibilità di delegare in merito
il Presidente dell'associazione o altro membro del Consiglio Direttivo, nonché
l’esclusione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;
• delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di
altri organi.
Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell’Associazione, che lo presiede, entro 15
giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni tre mesi. In
via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza degli
associati aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente
stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla
celebrazione entro i successivi 15 giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal
suo Presidente. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della
maggioranza dei componenti.
Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi
anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto
previsto dal presente statuto. Le Assemblee che eleggono o revocano gli organi sociali devono
svolgersi in presenza.
Le convocazioni possono essere effettuate con libertà di mezzi, purché con modalità idonee ad
assicurare il ricevimento dell’avviso di convocazione, devono riportare l'ordine del
giorno, la data, l’orario il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un
preavviso di almeno 3 giorni dalla data di svolgimento. In casi di particolare urgenza e necessità,
il Presidente può stabilire un termine minore.
Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei
presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio
direttivo.
Art. 18 Il Presidente
È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Dura in carica 4 anni e comunque fino
all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile.
Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il
bilancio d'esercizio.
Ha la rappresentanza legale dell’Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di
firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i
poteri di straordinaria amministrazione.
Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti.
Predispone per l’Assemblea sociale il bilancio di esercizio. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le
funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o
impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.
Art. 19 Norme comuni allo svolgimento delle riunioni degli organi mediante mezzi di
telecomunicazione
Le riunioni delle Assemblee e degli altri organi statutari, possono essere svolte mediante mezzi di
telecomunicazione, e l'espressione del voto può avvenire in via elettronica, purché sia possibile
verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. In caso di voto sulle persone, deve
essere garantita la sua segretezza. In ogni caso, devono essere assicurati contestualità del
procedimento decisionale, rispetto sostanziale del metodo collegiale e dei principi di buona fede e
parità di trattamento, diritto all'informazione.
È possibile tenere le riunioni anche in forma mista, con partecipanti in video conferenza e altri
presenti in un predeterminato luogo fisico, alle stesse condizioni di cui sopra.
Titolo VI Disposizioni varie e finali
Art. 20 Iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e nel Registro
delle Associazioni e società sportive dilettantistiche
Per il riconoscimento ai fini sportivi, l'Associazione, tramite i soggetti
dell'ordinamento sportivo cui è affiliata, si iscrive nel Registro nazionale delle Attività
sportive dilettantistiche di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 28 febbraio
2021 n.39 e successive integrazioni e modificazioni, fornendo le informazioni richieste dalla
normativa vigente.
L’Associazione si iscrive inoltre nel Registro delle Associazioni e Società sportive
dilettantistiche tenuto dal CONI per le finalità che gli sono proprie.
A tali fini, l’Associazione ha l’obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI
nonché agli statuti ed ai regolamenti dell'AICS e delle Federazioni Nazionali, degli Enti di
Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui l'associazione intende
eventualmente affiliarsi.
Art. 21 Modifiche allo statuto dell'Associazione
Per le modifiche da apportare allo statuto, tranne che non si tratti di modifiche imposte dalla
legge, è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza della maggioranza degli
associati e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Non raggiungendosi tale quorum,
è possibile dare luogo ad una terza ed eventualmente ad una quarta convocazione. In
terza convocazione, la riunione è valida se è presente almeno il 25% degli associati; in quarta
convocazione, se è presente almeno il 15% degli associati. In entrambi i casi, le modifiche sono
approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
Art. 22 Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione
L'assemblea degli associati può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione
dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile. Il quorum deliberativo è lo
stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie.
Art. 23 Scioglimento dell'Associazione
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio
occorre, secondo le disposizioni dell’art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre
quarti degli associati.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa
destinazione imposta dalla legge, previo eventualmente il parere positivo dei soggetti a ciò
deputati, ai fini sportivi ad altre Associazioni che hanno come finalità l'attività
Sportiva Dilettantistica.
A tal fine l’Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Per la nomina di ciascun
membro del Collegio è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
Art. 24 Rimandi al codice civile e alle leggi di settore
Per quanto non compreso nel presente Statuto, e non riconducibile al codice civile o alle leggi di
settore, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.
IL PRESIDENTE
Baraldi Gianfranco
